Impugnazione delle decisioni del Consiglio dinanzi al Collegio d'appello
1. Avverso le sentenze del Consiglio e le ordinanze di cui al comma 9 dell'art. 3 è ammessa impugnazione dinanzi al Collegio d’appello di cui all’art. 6 del regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti.
2. L’impugnazione non sospende gli effetti della sentenza di primo grado. L’appellante, con lo stesso atto d’impugnazione, ha facoltà di presentare al Collegio d’appello istanza di sospensione, specificandone le motivazioni.